Estintori automatici e protezioni termiche ruote dei veicoli ADR 2023: Aggiornata Sez. 9.7.9
ID 17835 | 14.10.2022 / Documento completo allegato
Estesi i requisiti di sicurezza per i veicoli relativi ai sistemi automatici di estinzione e protezioni termiche incendio delle ruote già applicati ai veicoli di tipo EX/III, ora anche ai veicoli di tipo FL, ma solo se destinati al trasporto di gas infiammabili e di liquidi infiammabili a medio-alta pericolosità (Codice di classificazione che include la lettera F).
(in rosso novità ADR 2023)
9.7.9 Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III
A seguire confronto Sez 9.7.9 ADR 2021 / ADR 2023:
ADR 2021 | ADR 2023 |
PARTE 9 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL’APPROVAZIONE DEI VEICOLI | |
CAPITOLO 9.7 – Prescrizioni supplementari relative alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), veicoli-batteria e veicoli completi o completati utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in contenitori-cisterna, cisterne | |
9.7.9. Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III | 9.7.9. Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III |
9.7.9.1. I veicoli EX/III devono essere equipaggiati di estintori automatici per il compartimento motore. |
9.7.9.1. I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con sistemi automatici di estinzione incendio per il compartimento in cui si trova il motore a combustione interna che aziona il veicolo: (a) veicoli FL che trasportano gas infiammabili compressi e liquefatti con codice di classificazione che include la lettera F; (b) veicoli FL che trasportano liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I o di gruppo di imballaggio II; e (c) veicoli EX/III. |
9.7.9.2 La protezione del carico dagli incendi degli pneumatici deve essere assicurata da schermi termici di metallo |
9.7.9.2 I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con protezioni termiche in grado di mitigare la propagazione di un incendio originato da tutte le ruote: (a) veicoli FL che trasportano gas infiammabili compressi e liquefatti con codice di classificazione che include la lettera F;(b) veicoli FL che trasportano liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I o di gruppo di imballaggio II; e (c) veicoli EX/III.NOTA: lo scopo è quello di evitare la propagazione dell’incendio al carico, ad esempio con schermi termici o altri sistemi equivalenti, sia: (a) per propagazione diretta dalla ruota al carico; o (b) per propagazione indiretta dalla ruota alla cabina e poi al carico. |
1.6.5 Misure transitorie
Il Capitolo 1.6.5 Misure transitorie – 1.6.5 Veicoli, aggiunti 1.6.5.23, 1.6.5.24 e 1.6.5.25 che stabiliscono 6 anni di transitorio fino 2029 per i veicoli non conformi:
1.6 Misure transitorie
1.6.5 Veicoli
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1.6.5.23 I veicoli EX/III immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, in conformità alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabile fino al 31 dicembre 2022, ma che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.
1.6.5.24 I veicoli FL immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.1 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.
1.6.5.25 I veicoli FL immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.
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